FINANZIAMENTI, IN CONTO CAPITALE, PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E/O RECUPERO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

La Regione promuove interventi tesi a favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato, nonché  promuovere risorse diffuse sul territorio quale volano per interventi organici e strutturati di sviluppo e coesione territoriali, di miglioramento del benessere sociale ed economico, di creazione di un tessuto sociale maggiormente preparato a respingere nuovi tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

Tutte le informazioni su: http://www.regione.lazio.it/rl_sicurezza/?vw=documentazioneDettaglio&id=50195

1. Possono presentare istanza di finanziamento:

    1. a)  Roma Capitale (anche per il tramite dei singoli Municipi nella cui circoscrizione si trovano gli immobili confiscati alla criminalità), al cui patrimonio indisponibile siano stati trasferiti, alla data di presentazione delle istanze, i beni immobili confiscati alla criminalità, utilizzati o da utilizzare per finalità sociali ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettere c) e d) del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche;
    2. b)  i comuni, le province, la Città metropolitana di Roma, al cui patrimonio indisponibile siano stati trasferiti, alla data di presentazione delle istanze, i beni immobili confiscati alla criminalità, utilizzati o da utilizzare per finalità sociali ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettere c) e d) del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche;
    3. c)  gli enti di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche, assegnatari in concessione, alla data di presentazione delle istanze, da parte degli enti locali, dei beni immobili confiscati alla criminalità e, in particolare: associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;2. Gli enti di cui al comma 1, lettera c):
    4. a)  devono essere iscritti negli albi o registri, statali o regionali, eventualmente previsti dalla rispettiva normativa di settore statale o regionale vigente;
    5. b)  devono aver acquisito preventivo atto di adesione al progetto e all’istanza di finanziamento da parte del Sindaco (o del Presidente dei Municipi di Roma Capitale), del Presidente della Provincia, del Presidente della Città metropolitana di Roma, quali enti proprietari del bene confiscato, fermi restando i successivi nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’intervento;
    6. c)  non devono trovarsi in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, devono essere in regola con la normativa antimafia, non essere destinatari di sentenze di condanna per i reati di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche, essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e favore dei lavoratori, applicare agli eventuali dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti di categoria ed eventuali accordi integrativi e, più in generale, essere in regola con quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 16/2007 e successive modifiche.

Fondo Futuro 2014/2020 – bando per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato

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Data

giovedì, 17 Ottobre 2019
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Ora

23:55

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